Art. 63
Limiti della delega dei poteri
In vigore dal 25 ott 2012
Limiti della delega dei poteri
1. La Commissione non affida compiti connessi all'esecuzione dei fondi dell'Unione, compresi il pagamento e la riscossione, a entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all', paragrafo 1, lettera c), punti v), vi) e vii), o di casi specifici in cui i pagamenti in questione:
i)
sono da versare a beneficiari determinati dalla Commissione;
ii)
sono soggetti a condizioni e importi stabiliti dalla Commissione; e
iii)
non implicano l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento.
2. Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico la Commissione può affidare, mediante contratto, i seguenti compiti: compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implichino l'esercizio né di potestà pubbliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate di affidamento dei compiti a taluni entità od organismi esterni del settore privato in conformità delle norme in materia di appalti di cui nel titolo V della parte prima.
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