Art. 63 · Limiti della delega dei poteri

Art. 63

Limiti della delega dei poteri

In vigore dal 25 ott 2012
Limiti della delega dei poteri 1.   La Commissione non affida compiti connessi all'esecuzione dei fondi dell'Unione, compresi il pagamento e la riscossione, a entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all', paragrafo 1, lettera c), punti v), vi) e vii), o di casi specifici in cui i pagamenti in questione: i) sono da versare a beneficiari determinati dalla Commissione; ii) sono soggetti a condizioni e importi stabiliti dalla Commissione; e iii) non implicano l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento. 2.   Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico la Commissione può affidare, mediante contratto, i seguenti compiti: compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implichino l'esercizio né di potestà pubbliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate di affidamento dei compiti a taluni entità od organismi esterni del settore privato in conformità delle norme in materia di appalti di cui nel titolo V della parte prima.
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