Art. 74 · Disposizioni relative ai contabili

Art. 74

Disposizioni relative ai contabili

In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni relative ai contabili 1.   Il contabile é responsabile disciplinarmente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari. Il contabile può rispondere personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti: a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia; b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali; c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento; d) mancato incasso di entrate dovute. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli ordinatori in caso di altre fattispecie.
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