Art. 79
Ordini di riscossione
In vigore dal 25 ott 2012
Ordini di riscossione
1. L'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito stabilito dall'ordinatore responsabile.
2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE.
Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione lo impone, la Commissione può altresì adottare, in circostanze eccezionali, una decisione esecutiva di questo tipo a favore di altre istituzioni che lo richiedano in riferimento a crediti sorti in relazione a persone soggette allo statuto dei funzionari.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate per l'adozione dell'ordine di riscossione.
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