Art. 81

Prescrizione

In vigore dal 25 ott 2012
Prescrizione 1.   Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, i crediti dell'Unione nei confronti di terzi e i crediti di terzi nei confronti dell'Unione sono soggetti a una prescrizione di cinque anni. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la prescrizione.
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