Art. 84 · Decisioni di finanziamento

Art. 84

Decisioni di finanziamento

In vigore dal 25 ott 2012
Decisioni di finanziamento 1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento. 2.   Con l'eccezione degli stanziamenti che possono essere eseguiti senza un atto di base ai sensi dell', paragrafo 5, primo comma, lettera e), l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate. 3.   La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 2 specifica l'obiettivo perseguito, i risultati attesi, il metodo d'esecuzione e il suo importo complessivo. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione dell'importo stanziato per le singole azioni, nonché un calendario d'esecuzione indicativo. In caso di gestione indiretta, la decisione di finanziamento specifica altresì l'entità o la persona delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti affidati a detta entità o persona. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti decisioni di finanziamento.
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