Art. 181
Fondi per la ricerca
In vigore dal 25 ott 2012
Fondi per la ricerca
1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.
Detti stanziamenti sono iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore connesso alla "Ricerca indiretta" e alla "Ricerca indiretta" o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di operazioni nel campo della ricerca.
2. Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio allegato al TUE e al TFUE, sono assimilati a entrate con destinazione specifica ai sensi dell'. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da tali entrate sono aperti a partire dalla previsione di creditio e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate.
3. Per le spese operative di cui al presente titolo la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini.
4. Gli esperti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti secondo le procedure definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel momento in cui adottano ciascun programma quadro di ricerca o conformemente alle regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università.
Storico versioni
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