Art. 19

Utilizzo dell'euro

In vigore dal 25 ott 2012
Utilizzo dell'euro 1.   Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all', paragrafo 1, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa della Commissione e del SEAE, l'ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precisate negli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti il tasso di conversione tra l'euro e altre valute.
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