Art. 17

Definizione e portata

In vigore dal 25 ott 2012
Definizione e portata 1.   Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio. 2.   L'Unione e gli organismi di cui all' non possono accendere prestiti entro il quadro del bilancio.
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Definizione e portata (Art. 17 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo