Art. 16
Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio
In vigore dal 25 ott 2012
Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio
1. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, si applica la procedura di cui all'articolo 315, primo comma, TFUE (regime dei dodicesimi provvisori). Le operazioni d'impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.
Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio non é superato.
Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
3. Come stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo dell'esercizio precedente, di cui ai paragrafi 1 e 2, si intendono gli stanziamenti votati in bilancio, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.
4. Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare simultaneamente spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori al totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.
Tale decisione entra in vigore 30 giorni dopo l'adozione tranne se il Parlamento europeo:
a)
deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, decide di ridurre dette spese entro tale termine, nel qual caso la Commissione presenta una nuova proposta; o
b)
informa il Consiglio e la Commissione che non intende ridurre dette spese, nel qual caso la decisione entra in vigore prima della scadenza del termine di 30 giorni.
I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.
5. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo le procedure di cui al paragrafo 4. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto non può tuttavia in nessun caso essere superato.
Storico versioni
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