Art. 27
Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni
In vigore dal 25 ott 2012
Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni
1. Ogni istituzione presenta le sue proposte di storni contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.
3. Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest'ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni.
4. La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:
a)
il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;
b)
il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;
c)
il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non adottano una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.
5. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 3 è ridotto a tre settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, nei casi seguenti:
a)
lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR;
b)
lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR.
6. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l'importo dello storno mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l'importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l'istituzione interessata non ritiri la sua proposta di storno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-27