Art. 29
Storni oggetto di disposizioni speciali
In vigore dal 25 ott 2012
Storni oggetto di disposizioni speciali
1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia, dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.
2. Gli storni destinati a permettere l'impiego della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. Per ogni azione urgente è presentata una proposta distinta.
Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all', paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull'impiego di tale riserva, essi non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti le domande di storno a partire dalla riserva per aiuti d'urgenza.
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