Art. 31

Scheda finanziaria obbligatoria

In vigore dal 25 ott 2012
Scheda finanziaria obbligatoria 1.   Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("l'alto rappresentante") o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e di una valutazione ex ante di cui all', paragrafo 4. Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza rilevante sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti della scheda finanziaria. 2.   Nel corso della procedura di bilancio la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono un raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nella scheda finanziaria in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sulla proposta o sull'iniziativa presentata all'autorità legislativa. 3.   Al fine di ridurre i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli che tale sistema comporta e una valutazione del previsto livello di rischio di errore, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste. Tale analisi tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme ad esso applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scheda finanziaria obbligatoria (Art. 31 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo