Art. 60
Gestione indiretta
In vigore dal 25 ott 2012
Gestione indiretta
1. Le entità e le persone cui sono state affidate funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell', paragrafo 1, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. Nella gestione dei fondi dell'Unione esse garantiscono un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto ai sensi del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei seguenti elementi:
a)
la natura delle funzioni loro affidate e gli importi in questione;
b)
i rischi finanziari sostenuti;
c)
il grado di affidabilità garantito dai loro sistemi, norme e procedure unitamente alle misure adottate dalla Commissione per sorvegliare e coadiuvare l'espletamento delle funzioni loro affidate.
2. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, le entità e le persone delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), in conformità del principio di proporzionalità:
a)
istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
b)
utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
c)
sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona interessata;
d)
applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari;
e)
provvedono, a norma dell', paragrafo 2, alla pubblicazione ex post di informazioni sui destinatari;
f)
garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali, come previsto dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Le persone delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punto viii), adottano le proprie norme finanziarie previo accordo della Commissione. Esse soddisfano i requisiti stabiliti alle lettere da a) a e) del presente paragrafo entro sei mesi dall'inizio del loro mandato. Se al termine di tale periodo esse soddisfano tali requisiti solo in parte, la Commissione adotta adeguate misure correttive per sorvegliare e coadiuvare l'espletamento delle funzioni loro affidate.
3. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, le entità e le persone delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine effettuano, conformemente al principio di proporzionalità, controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio. Esse recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali.
4. La Commissione può sospendere i pagamenti alle entità e persone delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), in particolare qualora vengano rilevati errori sistemici che mettono in dubbio l'attendibilità dei sistemi di controllo interno dell'entità o persona interessata ovvero della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.
In deroga all', l'ordinatore responsabile può interrompere, in tutto o in parte, i pagamenti a tali entità o persone al fine di effettuare ulteriori controlli allorché:
i)
all'ordinatore responsabile giungano indicazioni di gravi carenze nel funzionamento del sistema di controllo interno o che le spese certificate dall'entità o persona in questione sono correlate a una irregolarità grave e non sono state rettificate,
ii)
l'interruzione è necessaria per evitare un grave pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione.
5. Fatto salvo il paragrafo 7, le entità e le persone delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:
a)
una relazione sull'espletamento delle funzioni loro affidate;
b)
i rispettivi conti relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dei compiti loro affidati. Tali conti sono corredati di una dichiarazione di gestione la quale conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:
i)
le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte,
ii)
le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite negli accordi di delega o, se del caso, nella pertinente normativa settoriale,
iii)
i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
c)
un riepilogo delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate.
I documenti di cui al primo comma sono corredati del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera b).
La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo. Il parere di cui al secondo comma è trasmesso entro il 15 marzo.
Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo fanno salve le convenzioni concluse con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Tali convenzioni prevedono almeno l'obbligo per tali organizzazioni internazionali e paesi terzi di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui al paragrafo 2 e tali convenzioni
6. Fatto salvo il paragrafo 7, la Commissione:
a)
vigila affinché dette persone ed entità ottemperino alle loro responsabilità, in particolare effettuando revisioni contabili e valutazioni sull'esecuzione dei programmi;
b)
applica procedure ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti delle entità e persone delegate, che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti;
c)
esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano al contributo dell'Unione alle entità oggetto di una procedura di discarico distinta a norma dell'.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la gestione indiretta, comprese la definizione delle condizioni, nell'ambito della gestione indiretta, alle quali i sistemi, le norme e le procedure di entità e persone devono essere equivalenti a quelle della Commissione, le dichiarazioni di gestione e le dichiarazioni di conformità, nonché le procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione delle spese sostenute in violazione delle norme applicabili.
Storico versioni
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