Art. 92
Termini
In vigore dal 25 ott 2012
Termini
1. I pagamenti sono effettuati entro:
a)
90 giorni di calendario per gli accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
b)
60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
c)
30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione.
2. L'ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi:
a)
l'importo del pagamento richiesto non è dovuto; oppure
b)
non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati.
Se l'ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese in una domanda di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare,anche attraverso un controllo sul posto, il carattere ammissibile delle spese.
3. Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.
4. Qualora la sospensione superi due mesi, il creditore può chiedere una decisione dell'ordinatore responsabile se dev'essere continuata la sospensione.
5. Tranne nel caso degli Stati membri, alla scadenza dei termini fissati al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i termini di pagamento e la specificazione delle condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.
Storico versioni
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