Art. 188 · Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta

Art. 188

Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta

In vigore dal 25 ott 2012
Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta 1.   L'esecuzione delle azioni attuate indirettamente a norma dell', paragrafo 1, è soggetta al controllo della Commissione e delle delegazioni dell'Unione conformemente all', paragrafo 2. Il controllo è esercitato o mediante previa approvazione o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta.
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