Art. 189

Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne

In vigore dal 25 ott 2012
Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne 1.   L'esecuzione delle azioni esterne implica uno o più strumenti fra i seguenti: a) un accordo di finanziamento tra la Commissione e un'entità o una persona di cui all'; b) un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione. Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce le convenzioni di finanziamento, i contratti o le convenzioni di sovvenzione di cui alle lettere a) e b) del primo comma. 2.   Le convenzioni di finanziamento con le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. Le convenzioni di finanziamento stabiliscono il periodo entro il quale le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), concludono i singoli contratti e le convenzioni di sovvenzione per l'attuazione dell'azione. Detto periodo non può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento, eccetto: a) le azioni finanziate da una pluralità di donatori; b) i singoli contratti relativi alla revisione contabile e alla valutazione; c) nelle seguenti circostanze eccezionali: i) sono aggiunte clausole a contratti che sono già stati conclusi; ii) singoli contratti devono essere conclusi dopo la risoluzione anticipata di un contratto esistente; iii) variazione dell'entità incaricata dello svolgimento dei compiti. 3.   Nei seguenti casi il paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati: a) lo strumento di assistenza preadesione; b) lo strumento della politica europea di vicinato e partenariato. In tali casi, gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità delle normative settoriali. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti convenzioni di finanziamento riguardanti l'attuazione di azioni esterne.
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Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne (Art. 189 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo