Art. 189 · Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne

Art. 189

Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne

In vigore dal 25 ott 2012
Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne 1.   L'esecuzione delle azioni esterne implica uno o più strumenti fra i seguenti: a) un accordo di finanziamento tra la Commissione e un'entità o una persona di cui all'; b) un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione. Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce le convenzioni di finanziamento, i contratti o le convenzioni di sovvenzione di cui alle lettere a) e b) del primo comma. 2.   Le convenzioni di finanziamento con le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. Le convenzioni di finanziamento stabiliscono il periodo entro il quale le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), concludono i singoli contratti e le convenzioni di sovvenzione per l'attuazione dell'azione. Detto periodo non può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento, eccetto: a) le azioni finanziate da una pluralità di donatori; b) i singoli contratti relativi alla revisione contabile e alla valutazione; c) nelle seguenti circostanze eccezionali: i) sono aggiunte clausole a contratti che sono già stati conclusi; ii) singoli contratti devono essere conclusi dopo la risoluzione anticipata di un contratto esistente; iii) variazione dell'entità incaricata dello svolgimento dei compiti. 3.   Nei seguenti casi il paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati: a) lo strumento di assistenza preadesione; b) lo strumento della politica europea di vicinato e partenariato. In tali casi, gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità delle normative settoriali. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti convenzioni di finanziamento riguardanti l'attuazione di azioni esterne.
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