Art. 189
Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne
In vigore dal 25 ott 2012
Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne
1. L'esecuzione delle azioni esterne implica uno o più strumenti fra i seguenti:
a)
un accordo di finanziamento tra la Commissione e un'entità o una persona di cui all';
b)
un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione.
Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce le convenzioni di finanziamento, i contratti o le convenzioni di sovvenzione di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
2. Le convenzioni di finanziamento con le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio.
Le convenzioni di finanziamento stabiliscono il periodo entro il quale le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), concludono i singoli contratti e le convenzioni di sovvenzione per l'attuazione dell'azione. Detto periodo non può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento, eccetto:
a)
le azioni finanziate da una pluralità di donatori;
b)
i singoli contratti relativi alla revisione contabile e alla valutazione;
c)
nelle seguenti circostanze eccezionali:
i)
sono aggiunte clausole a contratti che sono già stati conclusi;
ii)
singoli contratti devono essere conclusi dopo la risoluzione anticipata di un contratto esistente;
iii)
variazione dell'entità incaricata dello svolgimento dei compiti.
3. Nei seguenti casi il paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati:
a)
lo strumento di assistenza preadesione;
b)
lo strumento della politica europea di vicinato e partenariato.
In tali casi, gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità delle normative settoriali.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti convenzioni di finanziamento riguardanti l'attuazione di azioni esterne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-189