Art. 191

Norme in materia di partecipazione alle gare

In vigore dal 25 ott 2012
Norme in materia di partecipazione alle gare 1.   La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche o giuridiche secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata. 2.   Nei casi di cui all', paragrafo 2, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, in circostanze eccezionali debitamente giustificate dall'ordinatore responsabile. 3.   In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura degli appalti di beni o servizi cui partecipa l'Unione, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate in materia di partecipazione alle gare.
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