Art. 193
Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne
In vigore dal 25 ott 2012
Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne
Le procedure di concessione delle sovvenzioni che le entità di cui all' devono applicare, in regime di gestione indiretta, sono previste nelle convenzioni concluse tra la Commissione e tali entità.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate sulle procedure di sovvenzione applicabili nell'ambito della gestione indiretta.
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