Art. 193

Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne

In vigore dal 25 ott 2012
Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne Le procedure di concessione delle sovvenzioni che le entità di cui all' devono applicare, in regime di gestione indiretta, sono previste nelle convenzioni concluse tra la Commissione e tali entità. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate sulle procedure di sovvenzione applicabili nell'ambito della gestione indiretta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-193

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne (Art. 193 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo