Art. 195
Gli uffici europei
In vigore dal 25 ott 2012
Gli uffici europei
1. Sono considerati "uffici europei", ai fini del presente titolo, le strutture amministrative create da una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'ambito di attività degli uffici europei e le deleghe da parte delle istituzioni agli uffici europei.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell'OLAF, ad eccezione degli .
3. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.
Storico versioni
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