Art. 196

Stanziamenti relativi agli uffici europei

In vigore dal 25 ott 2012
Stanziamenti relativi agli uffici europei 1.   Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione. L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio. Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti gli stanziamenti per gli uffici europei, inclusi la delega di alcuni compiti da parte dell'ordinatore, la tesoreria e i conti bancari. 2.   La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione. 3.   Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali storni. 4.   I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti dell'Unione di cui all'.
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