Art. 192

Finanziamento integrale di un'azione esterna

In vigore dal 25 ott 2012
Finanziamento integrale di un'azione esterna Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate sul finanziamento integrale di un'azione esterna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-192

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo