Art. 192
Finanziamento integrale di un'azione esterna
In vigore dal 25 ott 2012
Finanziamento integrale di un'azione esterna
Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate sul finanziamento integrale di un'azione esterna.
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