Art. 30

Contenuto

In vigore dal 25 ott 2011
Contenuto 1.   La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. 2.   Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato. 3.   Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni: a) il valore energetico; oppure b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico. 5.   Fatto salvo l’ e in deroga all’, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi: a) al valore energetico; oppure b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. 6.   Al fine di tener conto dell’utilità per l’informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni. 7.   Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell’Unione. La relazione è tesa a valutare l’impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l’offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l’altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa.
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