Art. 29
Rapporto con altra normativa
In vigore dal 25 ott 2011
Rapporto con altra normativa
1. La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della seguente normativa:
a)
direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (35);
b)
direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (36).
2. La presente sezione si applica fatta salva la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare (37), e delle direttive specifiche di cui all’, paragrafo 1, di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1169:oj#art-29