Art. 51

Esercizio della delega

In vigore dal 25 ott 2011
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 4, e all’ è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni successivamente al 12 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere non oltre nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 4, e all’ può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   Un atto delegato adottato conformemente all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 4, e all’ entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Esercizio della delega (Art. 51 Regolamento (UE) 2011/1169) — Testo vigente | Portale Normativo