Art. 28
Titolo alcolometrico
In vigore dal 25 ott 2011
Titolo alcolometrico
1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204 , dalle disposizioni specifiche dell’Unione applicabili a tali prodotti.
2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all’allegato XII.
Storico versioni
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