Art. 32

Espressione per 100 g o per 100 ml

In vigore dal 25 ott 2011
Espressione per 100 g o per 100 ml 1.   Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell’allegato XV. 2.   Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml. 3.   Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte A, punto 1. 4.   Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B. 5.   Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».
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