Art. 44
Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
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Per gli alimenti non preimballati, venduti su richiesta o confezionati per la vendita diretta, è sempre obbligatorio indicare gli allergeni o le sostanze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Le altre indicazioni previste dalla normativa generale non sono obbligatorie, a meno che non siano richieste da specifiche norme nazionali. I singoli Stati membri possono inoltre definire con quali mezzi, forme di espressione e presentazione rendere disponibili tali informazioni. Infine, gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Commissione europea le proprie disposizioni nazionali in materia.
La norma stabilisce le regole di base sulle informazioni da fornire per gli alimenti venduti sfusi o confezionati al momento, lasciando agli Stati membri la facoltà di richiedere ulteriori dettagli e di stabilire le modalità di presentazione.
Si applica a chi offre alimenti al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, imballati sul posto di vendita o per la vendita diretta, nonché agli Stati membri dell'Unione europea.
Un panificio che vende pane sfuso o una gastronomia che prepara e impacchetta alimenti al banco su richiesta del cliente è tenuto a fornire obbligatoriamente le informazioni sulle sostanze di cui alla lettera c) dell'articolo 9. Le altre informazioni aggiuntive saranno dovute solo se lo Stato membro ha introdotto un'apposita disposizione nazionale.
Fornitura obbligatoria delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c); rispetto di eventuali ulteriori obblighi o modalità di presentazione stabiliti a livello nazionale; obbligo per gli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle norme nazionali adottate. Il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.