Art. 44

Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

In vigore dal 25 ott 2011
Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati 1.   Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria; b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. 2.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. 3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.
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In sintesi

Per gli alimenti non preimballati, venduti su richiesta o confezionati per la vendita diretta, è sempre obbligatorio indicare gli allergeni o le sostanze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Le altre indicazioni previste dalla normativa generale non sono obbligatorie, a meno che non siano richieste da specifiche norme nazionali. I singoli Stati membri possono inoltre definire con quali mezzi, forme di espressione e presentazione rendere disponibili tali informazioni. Infine, gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Commissione europea le proprie disposizioni nazionali in materia.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le regole di base sulle informazioni da fornire per gli alimenti venduti sfusi o confezionati al momento, lasciando agli Stati membri la facoltà di richiedere ulteriori dettagli e di stabilire le modalità di presentazione.

A chi si applica

Si applica a chi offre alimenti al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, imballati sul posto di vendita o per la vendita diretta, nonché agli Stati membri dell'Unione europea.

Esempio pratico

Un panificio che vende pane sfuso o una gastronomia che prepara e impacchetta alimenti al banco su richiesta del cliente è tenuto a fornire obbligatoriamente le informazioni sulle sostanze di cui alla lettera c) dell'articolo 9. Le altre informazioni aggiuntive saranno dovute solo se lo Stato membro ha introdotto un'apposita disposizione nazionale.

Adempimenti e conseguenze

Fornitura obbligatoria delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c); rispetto di eventuali ulteriori obblighi o modalità di presentazione stabiliti a livello nazionale; obbligo per gli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle norme nazionali adottate. Il testo non prevede sanzioni.

Domande frequenti

Quale indicazione è sempre obbligatoria per gli alimenti non preimballati?È sempre obbligatoria la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
Gli Stati membri possono imporre ulteriori indicazioni obbligatorie oltre a quelle minime?Sì, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali che richiedono la fornitura totale o parziale di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10.
Cosa devono fare gli Stati membri quando adottano disposizioni nazionali in materia?Devono comunicare immediatamente alla Commissione europea il testo delle disposizioni adottate.

Termini chiave

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Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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