Art. 31
Calcolo
In vigore dal 25 ott 2011
Calcolo
1. Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell’allegato XIV.
2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’, i coefficienti di conversione di vitamine e sali minerali di cui alla parte A, punto 1, dell’allegato XIII, al fine di calcolare in modo più preciso il tenore di tali vitamine e sali minerali negli alimenti. Detti coefficienti di conversione sono aggiunti nell’allegato XIV.
3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto.
Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo.
4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
a)
dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
b)
del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
c)
del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per l’attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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