Art. 36
Requisiti applicabili
In vigore dal 25 ott 2011
Requisiti applicabili
1. Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all’ e all’ devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.
2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
a)
non inducono in errore il consumatore, come descritto all’;
b)
non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
c)
sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:
a)
informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;
b)
informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; e
c)
indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati, conformemente all’, altri casi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3 per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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