Art. 36

Requisiti applicabili

In vigore dal 25 ott 2011
Requisiti applicabili 1.   Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all’ e all’ devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3. 2.   Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti: a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’; b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti: a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza; b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; e c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati, conformemente all’, altri casi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3 per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

L'articolo stabilisce che quando vengono fornite informazioni volontarie sugli alimenti, queste devono rispettare requisiti precisi. In particolare, tali indicazioni non devono indurre in errore il consumatore, non devono risultare ambigue o confuse e, se opportuno, devono basarsi su dati scientifici pertinenti. La norma prevede che la Commissione possa adottare atti di esecuzione su materie specifiche come allergeni non intenzionali, idoneità per vegetariani o vegani e assunzioni di riferimento per gruppi particolari. Infine, la Commissione può intervenire con atti delegati per disciplinare ulteriori casi qualora le informazioni volontarie risultino contrastanti o confondano il pubblico.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che le informazioni sugli alimenti fornite volontariamente siano chiare, veritiere e non traggano in inganno il consumatore. Serve inoltre ad assicurare basi scientifiche pertinenti e a consentire l'adozione di regole uniformi per specifici tipi di indicazioni facoltative.

A chi si applica

Si applica agli operatori del settore alimentare che scelgono di fornire informazioni volontarie sui propri alimenti e alla Commissione europea per l'adozione degli atti attuativi.

Esempio pratico

Un produttore decide di inserire volontariamente sulla confezione di un alimento l'indicazione 'adatto ai vegani' o note sulla possibile presenza accidentale di tracce di allergeni. Tale operatore deve garantire che queste informazioni non siano ambigue o ingannevoli per il consumatore e che rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa.

Adempimenti e conseguenze

Chi fornisce informazioni volontarie deve assicurarsi che non siano ingannevoli, ambigue o confuse, che rispettino i requisiti previsti e che siano basate su dati scientifici pertinenti; il testo non specifica sanzioni.

Domande frequenti

Quali requisiti generali devono possedere le informazioni fornite su base volontaria?Devono non indurre in errore il consumatore, non essere ambigue né confuse e, se del caso, essere fondate su dati scientifici pertinenti.
Su quali specifiche informazioni volontarie la Commissione adotta atti di esecuzione?La Commissione adotta atti di esecuzione per le indicazioni sulla presenza accidentale di allergeni, sull'idoneità per vegetariani o vegani e sulle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione.
Cosa può fare la Commissione se le informazioni volontarie fornite dagli operatori sono contrastanti?La Commissione può adottare atti delegati per prevedere ulteriori casi di regolamentazione delle informazioni volontarie al fine di evitare che i consumatori vengano confusi o tratti in inganno.

Termini chiave

informazioni volontarie sugli alimentiatti di esecuzioneatti delegatioperatori del settore alimentareassunzioni di riferimento

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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