Art. 36
Requisiti applicabili
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1169:oj#art-36
Requisiti applicabili
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce che quando vengono fornite informazioni volontarie sugli alimenti, queste devono rispettare requisiti precisi. In particolare, tali indicazioni non devono indurre in errore il consumatore, non devono risultare ambigue o confuse e, se opportuno, devono basarsi su dati scientifici pertinenti. La norma prevede che la Commissione possa adottare atti di esecuzione su materie specifiche come allergeni non intenzionali, idoneità per vegetariani o vegani e assunzioni di riferimento per gruppi particolari. Infine, la Commissione può intervenire con atti delegati per disciplinare ulteriori casi qualora le informazioni volontarie risultino contrastanti o confondano il pubblico.
La norma mira a garantire che le informazioni sugli alimenti fornite volontariamente siano chiare, veritiere e non traggano in inganno il consumatore. Serve inoltre ad assicurare basi scientifiche pertinenti e a consentire l'adozione di regole uniformi per specifici tipi di indicazioni facoltative.
Si applica agli operatori del settore alimentare che scelgono di fornire informazioni volontarie sui propri alimenti e alla Commissione europea per l'adozione degli atti attuativi.
Un produttore decide di inserire volontariamente sulla confezione di un alimento l'indicazione 'adatto ai vegani' o note sulla possibile presenza accidentale di tracce di allergeni. Tale operatore deve garantire che queste informazioni non siano ambigue o ingannevoli per il consumatore e che rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa.
Chi fornisce informazioni volontarie deve assicurarsi che non siano ingannevoli, ambigue o confuse, che rispettino i requisiti previsti e che siano basate su dati scientifici pertinenti; il testo non specifica sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.