Art. 16
Omissione di alcune indicazioni obbligatorie
In vigore dal 25 ott 2011
Omissione di alcune indicazioni obbligatorie
1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all’, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).
2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2, sono obbligatorie sull’imballaggio o sull’etichetta solo le indicazioni elencate all’, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f). Le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.
3. Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, lettera l), non è obbligatoria per gli alimenti elencati all’allegato V.
4. Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione stila una relazione sull’applicazione dell’ e dell’, paragrafo 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, dall’obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell’Unione. In tale contesto la Commissione valuta l’esigenza di proporre una definizione di «alcopops».
La Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce, se del caso, le regole relative all’elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1169:oj#art-16