Art. 139

Norme generali per la detrazione delle possibilità di pesca per eccesso di utilizzo

In vigore dal 8 apr 2011
Norme generali per la detrazione delle possibilità di pesca per eccesso di utilizzo 1.   L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca in relazione ai contingenti e allo sforzo di pesca stabiliti per un dato periodo, secondo quanto previsto all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, viene determinata sulla base dei dati disponibili il quindicesimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del periodo regolamentato. 2.   L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca viene determinata in relazione alle possibilità di pesca disponibili al termine di ciascun periodo prestabilito per lo Stato membro interessato tenendo conto degli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (35), della riassegnazione delle possibilità di pesca disponibili ai sensi dell' del regolamento sul controllo e della detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli del regolamento sul controllo. 3.   Lo scambio di possibilità di pesca ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 per un determinato periodo non è consentito dopo l'ultimo giorno del primo mese successivo alla scadenza del suddetto periodo.
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Norme generali per la detrazione delle possibilità di pesca per eccesso di utilizzo (Art. 139 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo