Art. 106
Ispezioni in porto
In vigore dal 8 apr 2011
Ispezioni in porto
1. Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell'allegato XXVII del presente regolamento. I funzionari tengono debitamente conto degli specifici requisiti che si applicano al peschereccio ispezionato, in particolare delle relative disposizioni dei piani pluriennali.
2. Quando compiono l'ispezione di uno sbarco, i funzionari controllano l'intero processo di sbarco dall'inizio alla fine della rispettiva operazione. È effettuata una verifica incrociata tra i quantitativi per specie registrati nella precedente notifica di arrivo per lo sbarco di prodotti della pesca, i quantitativi per specie registrati sul giornale di pesca e i quantitativi per specie scaricati o trasbordati, a seconda del caso. La presente disposizione non esclude la possibilità che un'ispezione venga effettuata dopo l'inizio dello sbarco.
3. Gli Stati membri permettono un'ispezione e un controllo efficiente dei locali utilizzati in relazione alle attività di pesca e alla successiva trasformazione dei prodotti ittici.
Storico versioni
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