Art. 104
Attività a bordo
In vigore dal 8 apr 2011
Attività a bordo
1. Mentre compiono la loro ispezione, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento.
2. I funzionari possono chiedere al comandante di salpare un attrezzo da pesca ai fini di un'ispezione.
3. I team di ispezione sono normalmente composti da due funzionari. Altri funzionari possono, al bisogno, integrare i team di ispezione.
4. La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o non si prolunga oltre il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui venga riscontrata un'apparente infrazione o qualora i funzionari abbiano bisogno di informazioni supplementari.
5. In caso di rilevamento di un'infrazione apparente possono essere apposti saldamente a qualsiasi parte dell'attrezzatura da pesca o del peschereccio, compresi i contenitori di prodotti della pesca e il comparto o i comparti dove questi ultimi possono essere riposti, segni identificativi e sigilli, e il/i funzionario/i può/possono rimanere a bordo per il periodo necessario per adottare le misure adeguate a garantire la sicurezza e la continuità di tutte le prove dell'apparente infrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-104