Art. 103

Imbarco su pescherecci in mare

In vigore dal 8 apr 2011
Imbarco su pescherecci in mare 1.   I funzionari responsabili della realizzazione dell'ispezione fanno in modo che non vengano prese iniziative che possano compromettere la sicurezza del peschereccio e del suo equipaggio. 2.   Gli ispettori non chiedono alla nave su cui intendono salire o da cui intendono sbarcare di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l'attrezzo da pesca. I funzionari possono tuttavia chiedere di interrompere o ritardare il lancio degli attrezzi da pesca per permettere l'imbarco o lo sbarco in sicurezza finché non siano saliti a bordo del peschereccio o non siano sbarcati da esso. In caso di imbarco questo ritardo non può superare i 30 minuti dall'imbarco dei funzionari sul peschereccio, a meno che non sia stata constatata un'infrazione. La presente disposizione non pregiudica la possibilità per i funzionari di esigere che l'attrezzo venga salpato ai fini di un'ispezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-103

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Imbarco su pescherecci in mare (Art. 103 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo