Art. 101
Obblighi degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia europea di controllo della pesca
In vigore dal 8 apr 2011
Obblighi degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia europea di controllo della pesca
1. Le autorità competenti degli Stati membri, e, se del caso, la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca, fanno in modo che i rispettivi funzionari, mostrandosi sempre cortesi e ragionevoli, compiano le ispezioni in modo professionale e attenendosi a uno standard elevato.
2. Le autorità competenti di ogni Stato membro definiscono procedure per fare in modo che qualsiasi reclamo avanzato dagli operatori in merito alla realizzazione delle ispezioni compiute dai loro funzionari sia oggetto di un'indagine equa e approfondita conformemente al diritto nazionale.
3. Gli Stati membri costieri possono, prendendo gli opportuni accordi con lo Stato membro di bandiera di un peschereccio, invitare i funzionari delle autorità competenti di tale Stato membro a partecipare alle ispezioni dei pescherecci di quest'ultimo, mentre tali navi operano in acque dello Stato membro costiero o allo sbarco nei suoi porti.
Storico versioni
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