Art. 100

Compiti dei funzionari autorizzati a compiere le ispezioni

In vigore dal 8 apr 2011
Compiti dei funzionari autorizzati a compiere le ispezioni 1.   I funzionari autorizzati a compiere le ispezioni verificano e segnalano le voci pertinenti stabilite nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato XXVII. A tal fine essi possono scattare fotografie, effettuare registrazioni video e audio conformemente al diritto nazionale e, se del caso, prelevare campioni. 2.   I funzionari non interferiscono con il diritto di qualsiasi operatore di comunicare con le autorità competenti dello Stato di bandiera durante le operazioni di ispezione. 3.   I funzionari tengono conto delle eventuali informazioni fornite ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento da un osservatore di controllo a bordo del peschereccio da ispezionare. 4.   Ultimata l'ispezione, i funzionari informano adeguatamente gli operatori in merito alla normativa in materia di pesca che si applica alle circostanze. 5.   Ultimata l'ispezione, i funzionari lasciano non appena possibile il peschereccio o la struttura ispezionata, qualora non riscontrino prove di alcuna infrazione apparente.
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Compiti dei funzionari autorizzati a compiere le ispezioni (Art. 100 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo