Art. 98
Principi generali
In vigore dal 8 apr 2011
Principi generali
1. Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri adottano un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili. In linea con tale approccio, i funzionari svolgono le ispezioni conformemente alle norme stabilite nel presente capo.
2. Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, gli Stati membri coordinano le attività di controllo, ispezione e applicazione della legge. A tal fine, essi adottano e attuano i programmi di nazionali di controllo di cui all' del regolamento sul controllo e i programmi comuni di controllo di cui all' del medesimo regolamento, inerenti alle attività in mare e a terra, necessari per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
3. Conformemente a una strategia di controllo e applicazione della legge basata sui rischi, ogni Stato membro svolge le necessarie attività di ispezione in modo obiettivo, al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasferimento in casse e ad allevamenti, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività che non siano conformi alle norme della politica comune della pesca.
4. Le ispezioni sono condotte in modo da prevenire, nella misura del possibile, ogni effetto negativo sull'igiene e la qualità dei prodotti della pesca ispezionati.
5. Gli Stati membri fanno in modo che i sistemi di informazione nazionali sulla pesca permettano lo scambio elettronico diretto di informazioni sulle ispezioni di controllo dei porti tra i sistemi, tra gli altri Stati membri, la Commissione e l'organismo da essa designato a seconda dei casi, ai sensi dell' del regolamento sul controllo.
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