Art. 102

Disposizioni generali sulle ispezioni in mare

In vigore dal 8 apr 2011
Disposizioni generali sulle ispezioni in mare 1.   Qualsiasi nave utilizzata a scopo di controllo, ivi compresa la sorveglianza, espone, in modo che sia chiaramente visibile, un vessillo o simbolo in base alle modalità indicate nell'allegato XXVIII. 2.   Il mezzo d'imbarco utilizzato per permettere il trasferimento dei funzionari che compiono ispezioni espone una bandiera o vessillo simile, di grandezza adeguata a quella del mezzo di imbarco, per segnalare che è impegnato in attività di ispezione della pesca. 3.   I responsabili dei mezzi di ispezione rispettano rigorosamente le regole di navigazione e manovrano a distanza di sicurezza dal peschereccio in conformità alle norme internazionali per la prevenzione delle collisioni in mare.
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Disposizioni generali sulle ispezioni in mare (Art. 102 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo