Art. 95
Mansioni degli osservatori di controllo
In vigore dal 8 apr 2011
Mansioni degli osservatori di controllo
1. Gli osservatori di controllo verificano i documenti pertinenti e registrano le attività di pesca del peschereccio dell'Unione su cui sono imbarcati, quali elencate nell'allegato XXV.
2. Gli osservatori di controllo a bordo di un peschereccio dell'Unione informano, se del caso, i funzionari che stanno per procedere a un'ispezione di tale peschereccio al momento del loro arrivo a bordo. Se le strutture a bordo del peschereccio dell'Unione lo consentono, e ove del caso, queste informazioni possono essere fornite nel corso di una riunione a porte chiuse.
3. Gli osservatori di controllo redigono il rapporto di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando il formato che figura nell'allegato XXVI. Essi trasmettono tale rapporto senza indugio e in ogni caso entro 30 giorni dalla conclusione di un incarico, alle proprie autorità e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Previa richiesta, le loro autorità competenti mettono il rapporto a disposizione dello Stato membro costiero, della Commissione o dell'organismo da essa designato. Le copie dei rapporti messi a disposizione degli altri Stati membri possono non riportare le località in cui sono state effettuate le catture in relazione alle posizioni di inizio e fine di ogni operazione di pesca, ma possono comprendere il totale giornaliero delle catture in chilogrammi di equivalente peso vivo, per specie e divisione CIEM o altra zona, a seconda dei casi.
Storico versioni
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