Art. 93

Disposizioni generali in merito agli osservatori di controllo

In vigore dal 8 apr 2011
Disposizioni generali in merito agli osservatori di controllo 1.   Fatte salve le specifiche disposizioni stabilite da un'organizzazione regionale per la gestione della pesca o convenute con un paese terzo, i pescherecci dell'Unione identificati per l'applicazione di un programma di osservazione di controllo hanno a bordo almeno un osservatore di controllo per il periodo stabilito dal programma. 2.   Gli Stati membri designano gli osservatori di controllo e fanno in modo che essi possano svolgere le loro mansioni. Gli Stati membri provvedono in particolare all'imbarco e allo sbarco degli osservatori di controllo sui pescherecci dell'Unione interessati. 3.   Gli osservatori di controllo non esercitano mansioni diverse da quelle stabilite dall' del regolamento sul controllo e dall' del presente regolamento, a meno che tali mansioni siano esercitate ai sensi del programma di osservazione di controllo previsto dall'Unione o che rientrino in un programma di osservazione di controllo di competenza di un'organizzazione regionale per la gestione della pesca o definito nell'ambito di un accordo bilaterale con un paese terzo. 4.   Le autorità competenti devono fare in modo che, ai fini della loro missione, gli osservatori di controllo dispongano di mezzi di comunicazione indipendenti dal sistema di comunicazioni del peschereccio. 5.   Le presenti norme non incidono sui poteri del comandante del peschereccio che è il solo responsabile delle operazioni della nave.
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Disposizioni generali in merito agli osservatori di controllo (Art. 93 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo