Art. 92

Informazioni da indicare nel rapporto di sorveglianza

In vigore dal 8 apr 2011
Informazioni da indicare nel rapporto di sorveglianza 1.   I rapporti di sorveglianza di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento sul controllo sono stilati in conformità all'allegato XXIII del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri inseriscono i dati contenuti nei loro rapporti di sorveglianza nella banca dati elettronica di cui all' del regolamento sul controllo e prevedono le funzionalità di cui all'allegato XXIV, punto 2, del presente regolamento. Le informazioni minime riportate in tale banca dati sono quelle indicate nell'allegato XXIII. Nella banca dati può essere inoltre inserita una scansione dei rapporti di sorveglianza cartacei. 3.   I dati ricavati dai rapporti sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni. 4.   All'atto del ricevimento di un rapporto di sorveglianza di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di bandiera avvia quanto prima un'indagine sulle attività dei propri pescherecci oggetto del suddetto rapporto. 5.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le norme adottate dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca di cui l'Unione europea è parte contraente.
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Informazioni da indicare nel rapporto di sorveglianza (Art. 92 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo