Art. 90
Disposizioni generali
In vigore dal 8 apr 2011
Disposizioni generali
1. Nella nota di vendita è indicato il numero di individui di cui all', paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul controllo se il relativo contingente è gestito sulla base di individui.
2. Il tipo di presentazione di cui all', paragrafo 1, lettera g), del regolamento sul controllo riporta lo stato di presentazione secondo le modalità indicate nell'allegato I.
3. Il prezzo previsto dall', paragrafo 1, lettera l), del regolamento sul controllo è indicato nella valuta dello Stato membro in cui avviene la vendita.
Storico versioni
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