Art. 89

Monitoraggio della pesatura

In vigore dal 8 apr 2011
Monitoraggio della pesatura 1.   La pesatura delle aringhe, degli sgombri e dei sugarelli pescati provenienti dalla nave viene monitorata per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture, è monitorata la pesatura dell'intero carico. Per gli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli congelati si procede al conteggio di tutte le casse e al controllo del calcolo del peso netto medio effettuato secondo il metodo descritto nell'allegato XVIII. 2.   Oltre a quelli indicati all' del presente regolamento, sono sottoposti a controllo incrociato i dati seguenti: a) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri e sugarelli indicati nei registri di pesatura presso sistemi pubblici o privati e i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita; b) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri e sugarelli registrati su qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento; c) i numeri identificativi specifici delle autocisterne indicati sul registro ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. 3.   Una volta concluse le operazioni di sbarco si controlla che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave. 4.   Tutte le attività di controllo contemplate dal presente articolo e dall' del presente regolamento sono documentate. La relativa documentazione è conservata per sei anni.
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Monitoraggio della pesatura (Art. 89 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo