Art. 84

Sistemi privati di pesatura del pesce fresco

In vigore dal 8 apr 2011
Sistemi privati di pesatura del pesce fresco 1.   In aggiunta alle disposizioni dell' del presente regolamento, l'utilizzo di sistemi privati di pesatura è soggetto anche ai requisiti del presente articolo. 2.   Le persone fisiche o giuridiche che pesano le catture di cui all' del presente regolamento tengono un registro rilegato e impaginato per ogni sistema di pesatura. Il registro è compilato immediatamente dopo il termine della pesatura di un singolo sbarco e al più tardi entro le 23:59 (ora locale) del giorno in cui è stata ultimata la pesatura. Il registro indica: a) il nome e i numeri e lettere di immatricolazione esterni del peschereccio da cui è stata sbarcata qualsiasi cattura di cui all' del presente regolamento; b) lo specifico numero identificativo delle autocisterne e il relativo carico nei casi in cui le catture di cui all' del presente regolamento siano state trasportate dal porto di sbarco prima della pesatura ai sensi dell' del presente regolamento. Il carico di ogni autocisterna è pesato e registrato separatamente. Può tuttavia essere registrato il peso complessivo di tutti i carichi delle autocisterne provenienti dallo stesso peschereccio, purché tali carichi siano pesati uno di seguito all'altro e senza interruzione; c) le specie ittiche; d) il peso di ciascuno sbarco; e) la data e l'ora dell'inizio e della fine della pesatura. 3.   Fermo restando l', paragrafo 3, del presente regolamento, qualora la pesatura sia effettuata su un sistema dotato di nastro trasportatore, ogni utilizzo del sistema è riportato sul registro di pesatura rilegato e impaginato.
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Sistemi privati di pesatura del pesce fresco (Art. 84 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo