Art. 83
Sistemi pubblici di pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli freschi
In vigore dal 8 apr 2011
Sistemi pubblici di pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli freschi
Ferme restando le disposizioni dell' del presente regolamento, qualora si utilizzino sistemi pubblici per la pesatura, le persone fisiche o giuridiche che pesano le catture di cui all' del presente regolamento rilasciano all'acquirente una bolla di pesatura in cui sono riportati la data e l'ora della pesatura e il numero identificativo dell'autocisterna. Copia della bolla di pesatura è acclusa alla nota di vendita o alla dichiarazione di assunzione in carico.
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