Art. 83 · Sistemi pubblici di pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli freschi

Art. 83

Sistemi pubblici di pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli freschi

In vigore dal 8 apr 2011
Sistemi pubblici di pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli freschi Ferme restando le disposizioni dell' del presente regolamento, qualora si utilizzino sistemi pubblici per la pesatura, le persone fisiche o giuridiche che pesano le catture di cui all' del presente regolamento rilasciano all'acquirente una bolla di pesatura in cui sono riportati la data e l'ora della pesatura e il numero identificativo dell'autocisterna. Copia della bolla di pesatura è acclusa alla nota di vendita o alla dichiarazione di assunzione in carico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-83