Art. 72
Sistemi di pesatura
In vigore dal 8 apr 2011
Sistemi di pesatura
1. Tutti i sistemi di pesatura sono calibrati e sigillati in base ai sistemi nazionali dalle autorità competenti dello Stato membro.
2. La persona fisica o giuridica responsabile del sistema di pesatura tiene un registro della calibrazione.
3. Se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest'ultimo è provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. È registrata la lettura del contatore all'inizio dell'operazione di pesatura nonché il totale cumulato. La persona fisica o giuridica responsabile della pesatura registra nel registro di pesatura tutti gli utilizzi del sistema.
Storico versioni
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