Art. 72

Sistemi di pesatura

In vigore dal 8 apr 2011
Sistemi di pesatura 1.   Tutti i sistemi di pesatura sono calibrati e sigillati in base ai sistemi nazionali dalle autorità competenti dello Stato membro. 2.   La persona fisica o giuridica responsabile del sistema di pesatura tiene un registro della calibrazione. 3.   Se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest'ultimo è provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. È registrata la lettura del contatore all'inizio dell'operazione di pesatura nonché il totale cumulato. La persona fisica o giuridica responsabile della pesatura registra nel registro di pesatura tutti gli utilizzi del sistema.
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Sistemi di pesatura (Art. 72 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo