Art. 74
Ghiaccio ed acqua
In vigore dal 8 apr 2011
Ghiaccio ed acqua
1. Prima della pesatura, l'acquirente registrato, il centro d'asta registrato o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca provvedono affinché si rimuova il ghiaccio dai prodotti della pesca in misura ragionevole, evitando di causare deterioramenti e di ridurne la qualità.
2. Fatte salve le norme speciali valide per le specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, sbarcate alla rinfusa per essere trasferite nel luogo della prima immissione sul mercato, del magazzinaggio o della trasformazione, l'acqua e il ghiaccio sottratti dal peso totale non superano il 2 %. In tutti i casi, la percentuale di detrazione dell'acqua e del ghiaccio viene annotata sulla ricevuta di pesatura insieme alla registrazione del peso. La detrazione dell'acqua o del ghiaccio non è prevista per le specie non pelagiche.
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